Art. 6.
(Gestione delle discontinuità).

      1. Ogni scuola del sistema educativo di istruzione realizza i necessari collegamenti con quelle dei livelli precedente e successivo per gestire le discontinuità del processo di apprendimento. A tale scopo il Ministero della pubblica istruzione definisce i profili di uscita relativi ad ogni ordine di scuola. A partire da questi, ogni singolo istituto predispone sedi opportune di confronto, progettazione ed attuazione operativa di percorsi didattici di raccordo, da attuare tra docenti dei due ordini di scuola coinvolti, con gli alunni e le alunne e con il coinvolgimento dei genitori. Tali progetti sono promossi e sostenuti direttamente dal Ministero della pubblica istruzione.

 

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